Art. 32.
(Potere di disposizione).

      1. Gli ispettori che effettuano attività di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere n) e o), qualora ne riscontrino la mancata adozione.
      2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione delle stesse, all'autorità gerarchicamente superiore nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza.
      3. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori degli organi di vigilanza sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro.